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Tribunale di Bologna > Giustificato motivo oggettivo
Data: 30/08/2006
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 693/06
Parti: Lidia L. / S. O.
LICENZIAMENTO PLURIMO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – OBBLIGO DI EFFETTUARE LA SCELTA TRA TUTTI I DIPENDENTI CHE ABBIANO UNA QUALIFICA E UN PROFILO PROFESSIONALE OMOGENEO.


Art. 3 legge n. 604/1966

In conseguenza della decisione aziendale di ridurre ad una sola unità il “team” incaricato di svolgere un determinato progetto, gli altri due ingegneri informatici addetti a quel progetto venivano ritenti esuberanti e conseguentemente licenziati. Il Tribunale del lavoro di Bologna, avanti al quale venivano impugnati i licenziamenti, constatando che i lavoratori erano stati assunti sulla base di un particolare titolo di studio e di uno specifico profilo professionale, ritiene “intuitivo” che la loro competenza, ed il conseguente ambito potenziale di impiego, non potesse considerarsi limitato ad un singolo progetto informatico, e per di più marginale rispetto al core business dell’impresa. Inoltre il Giudice constata che in sede di interrogatorio la stessa società ha riconosciuto l’esistenza di possibilità di “sovrapposizione almeno parziale tra le persone che sono state licenziate e persone occupate in altri ambiti lavorativi” e che quantomeno uno dei lavoratori lavorò per qualche tempo ad un altro progetto. Se ciò è vero – conclude il Tribunale – l’impresa che si trovi nella condizione di dover ridurre il personale “non può esimersi da una approfondita valutazione comparativa di tutti i dipendenti, individuando criteri obiettivi e razionali di scelta che pongano sullo stesso piano quei lavoratori che abbiano una qualifica e un profilo professionale omogeneo. La maggiore comodità che all’impresa deriva dal licenziamento di lavoratori che sono temporaneamente addetti a un progetto che si ritiene di sacrificare, o di posporre ad altri, non può costituire criterio unico di selezione, essendo ciò contrario alla buona fede contrattuale; perché l’oggetto della prestazione lavorativa dedotta in contratto è definito dalla combinazione delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche e ai profili professionali; ed è in relazione alla posizione lavorativa così individuata che va verificata la possibilità di impiego del lavoratore in comparazione con quella degli altri dipendenti collocati nella medesima posizione”.

In applicazione di tali principi il Giudice dichiara illegittimi i licenziamenti ed ordina la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente occupato.